Come regola generale (articolo 27 e 28 del Dpr
602/73), il pagamento delle imposte iscritte a ruolo deve essere
effettuato presso la sede dell'esattoria competente entro otto
giorni dalla scadenza e, se il contribuente usufruisce del canale
postale, entro il giorno dodici del mese di scadenza di ciascuna
rata. Decorsi tali termini senza che sia stato effettuato il
pagamento, il concessionario della riscossione è legittimato a
emettere l'avviso di mora per dare il via alla procedura coattiva.
Per i crediti non erariali, l'articolo 12 del Dl 16/93, convertito
con modificazioni dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, stabilisce che
quando l'importo del tributo o del contributo non e superiore a
600 mila lire, in luogo della notifica della cartella di
pagamento, il concessionario possa inviare, a mezzo lettera non
raccomandata, una comunicazione di avvenuta iscrizione a ruolo,
contenente gli elementi indicati nell'articolo 25 del Dpr 602/73.
In tali casi, non essendoci notifica, non esiste neppure una data
certa del ricevimento della cartella da parte del contribuente.
Accade spesso, perciò, che i contribuenti ignorino quali oneri
siano dovuti, dopo la notifica dell'avviso di mora, nel caso di
ricevimento di una comunicazione di avvenuta iscrizione a ruolo.
invece di una cartella di pagamento. Il problema non si poneva
prima del Dl 16/93, perché a monte dell'avviso di mora esisteva
sempre la notifica di una cartella imposte e, scaduti i termini di
pagamento, al contribuente venivano comunque applicati i relativi
interessi. Allo stato attuale, l'articolo 1, comma 3 del Dm 23
aprile 1993 riguardante le modalità di applicazione delle
disposizioni contenute nel |
D1 16/93, prevede che, nei casi in cui, dopo linvio
della comunicazione discrizione a ruolo, si proceda alla
notificazione dellavviso di more, il contribuente sia tenuto al
pagamento degli interessi di mora solo se, decorsi cinque giorni
dalla notificazione dell'avviso stesso, non provvede alla
corresponsione delle somme dovute. In pratica, non esiste alcun
termine di riferimento se non i cinque giorni dalla notifica
dell'avviso di mora, per cui il pagamento effettuato entro tale
termine è da considerarsi tempestivo a tutti gli effetti.
Infatti, l'articolo 30, comma 3 del Dpr 602/73, prevede che gli
interessi di mora sono dovuti "dopo il decorso di cinque
giorni dalla notificazione dell'avviso di mora, quando l'esattore
non abbia notificato la cartella di pagamento".
Se il pagamento va effettuato in più rate, l'eventuale tempestivo
versamento di una o più delle stesse, non legittima il
concessionario a richiedere il pagamento degli interessi
semestrali per quelle non saldate, in mancanza di rituale notifica
dell'avviso di mora. Pertanto, l'avviso di mora per una sola rata
scaduta non da diritto alla richiesta degli interessi per le
successive; soltanto se con l'avviso di mora viene intimato il
pagamento dell'intero importo iscritto a ruolo, il contribuente
viene a conoscenza del debito con le rispettive scadenze ed e
tenuto, quindi. a rispettare i termini di pagamento. Il tempo a
disposizione per i pagamenti nel caso di ricevimento di una
comunicazione di iscrizione a ruolo risulta, quindi, tanto
maggiore quanto più tardi vengono notificati dai concessionari
gli avvisi di mora relativi a ogni rata.
Marco Levis
Alberto Orlandini |