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IL SOLE –24 ORE – Giovedì 17 Agosto 1995 –N. 220 – PAGINA 17
Norme e tributi

Senza la notifica pagamenti scanditi dall’avviso di mora

Come regola generale (articolo 27 e 28 del Dpr 602/73), il pagamento delle imposte iscritte a ruolo deve essere effettuato presso la sede dell'esattoria competente entro otto giorni dalla scadenza e, se il contribuente usufruisce del canale postale, entro il giorno dodici del mese di scadenza di ciascuna rata. Decorsi tali termini senza che sia stato effettuato il pagamento, il concessionario della riscossione è legittimato a emettere l'avviso di mora per dare il via alla procedura coattiva. Per i crediti non erariali, l'articolo 12 del Dl 16/93, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, stabilisce che quando l'importo del tributo o del contributo non e superiore a 600 mila lire, in luogo della notifica della cartella di pagamento, il concessionario possa inviare, a mezzo lettera non raccomandata, una comunicazione di avvenuta iscrizione a ruolo, contenente gli elementi indicati nell'articolo 25 del Dpr 602/73. In tali casi, non essendoci notifica, non esiste neppure una data certa del ricevimento della cartella da parte del contribuente. Accade spesso, perciò, che i contribuenti ignorino quali oneri siano dovuti, dopo la notifica dell'avviso di mora, nel caso di ricevimento di una comunicazione di avvenuta iscrizione a ruolo. invece di una cartella di pagamento. Il problema non si poneva prima del Dl 16/93, perché a monte dell'avviso di mora esisteva sempre la notifica di una cartella imposte e, scaduti i termini di pagamento, al contribuente venivano comunque applicati i relativi interessi. Allo stato attuale, l'articolo 1, comma 3 del Dm 23 aprile 1993 riguardante le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel

D1 16/93, prevede che, nei casi in cui, dopo l’invio della comunicazione d’iscrizione a ruolo, si proceda alla notificazione dell’avviso di more, il contribuente sia tenuto al pagamento degli interessi di mora solo se, decorsi cinque giorni dalla notificazione dell'avviso stesso, non provvede alla corresponsione delle somme dovute. In pratica, non esiste alcun termine di riferimento se non i cinque giorni dalla notifica dell'avviso di mora, per cui il pagamento effettuato entro tale termine è da considerarsi tempestivo a tutti gli effetti. Infatti, l'articolo 30, comma 3 del Dpr 602/73, prevede che gli interessi di mora sono dovuti "dopo il decorso di cinque giorni dalla notificazione dell'avviso di mora, quando l'esattore non abbia notificato la cartella di pagamento".
Se il pagamento va effettuato in più rate, l'eventuale tempestivo versamento di una o più delle stesse, non legittima il concessionario a richiedere il pagamento degli interessi semestrali per quelle non saldate, in mancanza di rituale notifica dell'avviso di mora. Pertanto, l'avviso di mora per una sola rata scaduta non da diritto alla richiesta degli interessi per le successive; soltanto se con l'avviso di mora viene intimato il pagamento dell'intero importo iscritto a ruolo, il contribuente viene a conoscenza del debito con le rispettive scadenze ed e tenuto, quindi. a rispettare i termini di pagamento. Il tempo a disposizione per i pagamenti nel caso di ricevimento di una comunicazione di iscrizione a ruolo risulta, quindi, tanto maggiore quanto più tardi vengono notificati dai concessionari gli avvisi di mora relativi a ogni rata.

Marco Levis
Alberto Orlandini

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