Nell'ambito del sistema di segnalazioni per la
vigilanza assicurativa, con la circolare n. 248 del 9 giugno 1995
l'Isvap ha attivato lo strumento delle rilevazioni semestrali,
allo scopo di monitorare le gestioni assicurative e di individuare
preventivamente le situazioni a rischio.
Tali segnalazioni, da trasmettere entro il mese di ottobre di ogni
anno, faranno riferimento alle informative semestrali previste per
le società quotate in Borsa e saranno costituite da una relazione
(con le informazioni sulla gestione, sull'evoluzione
dell'attività e sui risultati conseguiti nel periodo) e da una
serie di prospetti (con i dati riguardanti la situazione
patrimoniale e finanziaria al 30 giugno e l'andamento economico
del primo semestre).
Le imprese di riassicurazione che, ai sensi dell'articolo 55 del
Tu 449/59, hanno chiesto e ottenuto di protrarre fino al 30
novembre il termine per l'approvazione del bilancio, potranno
trasmettere la relazione sulla gestione e i relativi prospetti
entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di
riferimento.
La circolare e indirizzata sia alle compagnie di assicurazione,
sia alle imprese di riassicurazione.
Per quanto riguarda in particolare queste ultime, va segnalato che
nella predisposizione dei prospetti informativi
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potrebbero sorgere difficoltà di ordine
operativo, dovute alle caratteristiche dell'attività
riassicurativa. Vediamo perché. Un aspetto essenziale del
contratto di riassicurazione è rappresentato dal rapporto
fiduciario che esiste fra società cedente e società
riassicuratrice.
Quest'ultima non viene infatti a conoscenza del dettaglio degli
affari relativi a tutti i rischi che la società cedente ha
immesso in un certo trattato, ma si trova a poter disporre di due
soli tipi di informazioni, che le vengono forniti proprio dalla
società cedente:
1) gli estratti conto periodici, trimestrali o semestrali, che
riportano i premi, i sinistri e le commissioni;
2) le riserve tecniche relative ai rischi ceduti.
Accade allora normalmente che, nel momento in cui viene chiuso il
bilancio, la società riassicuratrice non abbia ancora ricevuto
dalle imprese cedenti i dati completi relativi ai trattati di
accettazione, e si ritrovi pertanto nell'impossibilità di
determinare il risultato economico degli stessi. In tale
situazione le disposizioni legislative per la redazione dei
bilanci assicurativi - Dpr 14 dicembre 1978 istitutivo dei modelli
di bilancio e Dm 13 aprile 1982 istitutivo del piano dei conti
obbligatorio - consentono alle compagnie di rinviare all'esercizio
successivo anche i componenti di reddito gia noti (quelli
risultanti dagli
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estratti conto già pervenuti), iscrivendo tali
partite in conti patrimoniali attivi e passivi denominati
"conti transitori da riassicurazione", che diventano
quindi ininfluenti per il conto economico dell'esercizio
considerato. In sostanza, il bilancio delle imprese di
riassicurazione accoglie i componenti positivi e negativi di
reddito relativi ai rischi assunti in riassicurazione
nell'esercizio precedente, e le cifre riferite alla gestione non
tecnica dell'esercizio stesso. Tenuto conto del quadro di
riferimento evidenziato, appare evidente che per le imprese di
riassicurazione l'informativa semestrale risulterà immediatamente
applicabile soltanto per la parte di cifre riferita alla gestione
extra-riassicurativa, perché i dati tecnici relativi al primo
semestre 1995 saranno disponibili soltanto al momento della
chiusura del bilancio 1996. Per quanto riguarda la gestione
riassicurativa, si ritiene che nella predisposizione dei prospetti
informativi:
_ le compagnie che approvano il bilancio entro il termine
ordinario del 30 giugno, potranno limitarsi a effettuare una stima
dei risultati della gestione 1994, rapportati a semestre;
_ le imprese che approvano il bilancio entro il 30 novembre,
potranno tentare una stima orientativa della tendenza degli affari
riguardanti il primo semestre 1995.
Marco Levis
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