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IL SOLE –24 ORE –Mercoledì 6 Settembre 1995 –N. 240 – PAGINA 15
Norme e tributi

Il Dl 357/94 non specifica la cumulabilità delle agevolazioni

Unione difficile tra riduzioni Irpeg
e premio di quotazione in Borsa

Il Dl n. 357/94 convertito con modificazioni dalla legge n. 489/94 ha introdotto misure di carattere fiscale volte a incentivare l'occupazione e la ripresa economica. In particolare, l'articolo 5 del provvedimento ha disposto la riduzione di 16 punti percentuali dell'aliquota Irpeg in favore delle società che dispongono di un patrimonio netto il cui valore non superi l'importo di 500 miliardi e che, nel periodo compreso fra il 12 giugno 1994 e il 31 dicembre 1997:  
_ siano ammesse alle quotazioni di Borsa in Italia o in altri mercati regolamentati italiani; 
_ procedano a una ricapitalizzazione, emettendo nuove azioni a pagamento in percentuale non inferiore al 15% del patrimonio netto.

La norma però non chiarisce
se, e in che modo, il premio di quotazione possa cumularsi con altri regimi fiscali di riduzione dell'Irpeg.
Partendo dall'ipotesi che, in assenza di uno specifico divieto, ogni soggetto possa usufruire di più agevolazioni, rimane da individuare la regola generale per determinare il beneficio complessivo.
In relazione a quanto sopra, la circolare Assonime n. 41/95 ha tracciato due procedimenti tipo per poter calcolare una doppia agevolazione in capo al medesimo soggetto. Vediamoli in dettaglio:

1.Premio di quotazione più riduzione dell'Irpeg (ex 509o).
Mentre il premio di quotazione prevede la riduzione dell'aliquota Irpeg, la seconda agevolazione si limita a ridurre l'ammontare dell'imposta
.
Allo stato attuale, i soggetti che godono di questa seconda agevolazione devono compilare il prospetto previsto dal modello di dichiarazione dei redditi e il beneficio viene loro concesso sotto forma di una corrispondente riduzione del reddito imponibile. Poiché la determinazione dell'aliquota precede sempre la quantificazione dell'imposta, il beneficio complessivo deriverà dal seguente calcolo: 16 + 50% di (37-16) = 26,5% riducendo il carico impositivo del tributo al 10,5 per cento.
2.Premio di quotazione più riduzione dell'aliquota Irpeg (ex 50%).
Sia il premio di quotazione, sia la seconda agevolazione, prevedono una riduzione di aliquota, per cui il beneficio complessivo sarà pari alla
sommatoria delle due previsioni di riduzione.
E’ bene precisare che tali indicazioni di carattere generale si fondano esclusivamente sull'ipotesi che risulti possibile cumulare più agevolazioni aventi finalità distinte e autonome.
Appare quindi evidente la necessita di una conferma da parte dell'Amministrazione finanziaria, per consentire alle società interessate di muoversi su basi certe, come gia avviene per l'agevolazione sui nuovi investimenti prevista dall'articolo 3 dello stesso decreto 357/94, la quale e cumulabile con qualsiasi altra agevolazione per la quale non risulti espressamente il divieto di cumulabilità (Circolare ministeriale 27 ottobre 1994 n. 181/E)

Marco Levis   

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