Il
Dl n. 357/94 convertito con modificazioni dalla legge n. 489/94 ha
introdotto misure di carattere fiscale volte a incentivare
l'occupazione e la ripresa economica. In particolare, l'articolo 5
del provvedimento ha disposto la riduzione di 16 punti percentuali
dell'aliquota Irpeg in favore delle società che dispongono di un
patrimonio netto il cui valore non superi l'importo di 500
miliardi e che, nel periodo compreso fra il 12 giugno 1994 e il 31
dicembre 1997:
_ siano ammesse alle quotazioni di Borsa in Italia o in altri
mercati regolamentati italiani;
_ procedano a una ricapitalizzazione, emettendo nuove
azioni a pagamento in percentuale non inferiore al 15% del
patrimonio netto.
La norma però non chiarisce se,
e in che modo, il premio di quotazione possa cumularsi con altri
regimi fiscali di riduzione dell'Irpeg.
Partendo dall'ipotesi che, in assenza di uno specifico divieto,
ogni soggetto possa usufruire di più agevolazioni, rimane da
individuare la regola generale per determinare il beneficio
complessivo.
In relazione a quanto sopra, la circolare Assonime n. 41/95 ha
tracciato due procedimenti tipo per poter calcolare una doppia
agevolazione in capo al medesimo soggetto. Vediamoli in dettaglio:
1.Premio di quotazione più riduzione dell'Irpeg (ex 509o).
Mentre il premio di quotazione prevede la riduzione dell'aliquota
Irpeg, la seconda agevolazione si limita a ridurre l'ammontare
dell'imposta.
Allo
stato attuale, i soggetti che godono di questa seconda
agevolazione devono compilare il prospetto previsto dal modello di
dichiarazione dei redditi e il beneficio viene loro concesso sotto
forma di una corrispondente riduzione del reddito imponibile.
Poiché la determinazione dell'aliquota precede sempre la
quantificazione dell'imposta, il beneficio complessivo deriverà
dal seguente calcolo: 16 + 50% di (37-16) = 26,5% riducendo il
carico impositivo del tributo al 10,5 per cento.
2.Premio di quotazione più riduzione dell'aliquota Irpeg (ex
50%). Sia
il premio di quotazione, sia la seconda agevolazione, prevedono
una riduzione di aliquota, per cui il beneficio complessivo sarà
pari alla sommatoria
delle due previsioni di riduzione.
E bene precisare che tali indicazioni di carattere generale si
fondano esclusivamente sull'ipotesi che risulti possibile cumulare
più agevolazioni aventi finalità distinte e autonome.
Appare quindi evidente la necessita di una conferma da parte
dell'Amministrazione finanziaria, per consentire alle società
interessate di muoversi su basi certe, come gia avviene per
l'agevolazione sui nuovi investimenti prevista dall'articolo 3
dello stesso decreto 357/94, la quale e cumulabile con qualsiasi
altra agevolazione per la quale non risulti espressamente il
divieto di cumulabilità (Circolare ministeriale 27 ottobre 1994
n. 181/E)
Marco
Levis |