Il tema della tassazione dei guadagni di
capitale si pone da anni all'attenzione degli operatori del
settore, dei risparmiatori e dell'opinione pubblica, a causa dei
numerosi provvedimenti che hanno riordinato la materia. Secondo la
normativa vigente:
1) sono soggette all'imposta sostitutiva con il metodo
analitico le plusvalenze conseguenti a cessioni di azioni quotate
in Borsa o al ristretto, di azioni non quotate e di partecipazioni
non azionarie se superiori, rispettivamente, al 2%, 5 % e 10% del
capitale sociale;
2) sono soggette all'imposta sostitutiva con il metodo
forfettario, su opzione annuale, le plusvalenze conseguenti a
cessioni di azioni non quotate e di partecipazioni non azionarie
se non superiori, rispettivamente, al 5% e 10% del capitale
sociale;
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3)
sono escluse da ogni tipo di imposizione le plusvalenze
conseguenti a cessioni di pacchetti di azioni quotate in Borsa o
al ristretto non superiori al 2% del capitale sociale.
Nel campo di applicazione della normativa rientrano sia le
cessioni a titolo oneroso concernenti la piena proprietà delle
azioni o quote, sia i diritti reali limitati (costituzione e
cessione di usufrutto, cessione della nuda proprietà), sia le
cessioni dei diritti di opzione, che la nostra disciplina
civilistica non considera utili o frutti, bersi realizzi
patrimoniali e la cui cessione comporta quindi la cessione di una
parte del valore patrimoniale delle stesse azioni o quote. Nel
caso di cessione dei diritti "reali" limitati, possono
sorgere problemi pratici per quantificare l'entità della
partecipazione ceduta, al fine di
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verificare il limite previsto dalla legge per
l'applicazione dei criteri analitici o forfettari. Si faccia
l'ipotesi di cessione dell'usufrutto di quote che rappresentano il
25% del capitale sociale di una società a responsabilità
limitata.
La percentuale ceduta deve essere calcolata sulla base del valore
nominale delle azioni o quote corrispondente al rapporto tra il
valore dell'usufrutto e il valore della piena proprietà. Se il
valore dell'usufrutto corrisponde al 40% della piena proprietà,
l'entità del diritto ceduto, ai fini della verifica del limite
quantitativo, verrà determinata come segue:
(25: 100) x (40: 100) = 10: 100.
Per stabilire se nell'arco di dodici mesi le percentuali indicate
dalla legge siano state superate, sarà necessario sommare tutte
le cessioni effettuate nel periodo, riferite anche a diritti
diversi.
Marco Levis
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