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PAGINA 14 –Venerdì 9 Febbraio 1996 – N. 39 – IL SOLE – 24 ORE
Norme e tributi

La cessione di quota Spa alla prova del capital gain

Il tema della tassazione dei guadagni di capitale si pone da anni all'attenzione degli operatori del settore, dei risparmiatori e dell'opinione pubblica, a causa dei numerosi provvedimenti che hanno riordinato la materia. Secondo la normativa vigente:
1)
sono soggette all'imposta sostitutiva con il metodo analitico le plusvalenze conseguenti a cessioni di azioni quotate in Borsa o al ristretto, di azioni non quotate e di partecipazioni non azionarie se superiori, rispettivamente, al 2%, 5 % e 10% del capitale sociale;
2)
sono soggette all'imposta sostitutiva con il metodo forfettario, su opzione annuale, le plusvalenze conseguenti a cessioni di azioni non quotate e di partecipazioni non azionarie se non superiori, rispettivamente, al 5% e 10% del capitale sociale;

3) sono escluse da ogni tipo di imposizione le plusvalenze conseguenti a cessioni di pacchetti di azioni quotate in Borsa o al ristretto non superiori al 2% del capitale sociale.
Nel campo di applicazione della normativa rientrano sia le cessioni a titolo oneroso concernenti la piena proprietà delle azioni o quote, sia i diritti reali limitati (costituzione e cessione di usufrutto, cessione della nuda proprietà), sia le cessioni dei diritti di opzione, che la nostra disciplina civilistica non considera utili o frutti, bersi realizzi patrimoniali e la cui cessione comporta quindi la cessione di una parte del valore patrimoniale delle stesse azioni o quote. Nel caso di cessione dei diritti "reali" limitati, possono sorgere problemi pratici per quantificare l'entità della partecipazione ceduta, al fine di

verificare il limite previsto dalla legge per l'applicazione dei criteri analitici o forfettari. Si faccia l'ipotesi di cessione dell'usufrutto di quote che rappresentano il 25% del capitale sociale di una società a responsabilità limitata.
La percentuale ceduta deve essere calcolata sulla base del valore nominale delle azioni o quote corrispondente al rapporto tra il valore dell'usufrutto e il valore della piena proprietà. Se il valore dell'usufrutto corrisponde al 40% della piena proprietà, l'entità del diritto ceduto, ai fini della verifica del limite quantitativo, verrà determinata come segue:
(25: 100) x (40: 100) = 10: 100.
Per stabilire se nell'arco di dodici mesi le percentuali indicate dalla legge siano state superate, sarà necessario sommare tutte le cessioni effettuate nel periodo, riferite anche a diritti diversi.

Marco Levis

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