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PAGINA 18 –Mercoledì 7 Febbraio 1996 – N. 37 – IL SOLE – 24 ORE
Norme e tributi

Dalle Finanze i coefficienti ‘95 per il capital gain «analitico»

La "Gazzetta Ufficiale" del 5 febbraio scorso riporta il decreto con cui il ministro delle Finanze ha reso noti i coefficienti di adeguamento che dovranno essere utilizzati nella prossima dichiarazione dei redditi ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze in "regime analitico" realizzate nel periodo di imposta 1995. Le plusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, Tuir sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito e il prezzo pagato all'atto del precedente acquisto, individuato a partire dagli acquisti più recenti, in base a un criterio Lifo. Ai fini della determinazione delle plusvalenze il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni sociali, delle azioni, delle quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazioni in società, associazioni, enti e altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione e ogni altro diritto che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, dovrà essere adeguato. L'adeguamento deve essere effettuato sulla base di coefficienti pari al tasso di variazione della media dei valori dell'indice medio dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevati nell'anno in cui si è verificata la cessione rispetto a quella dei medesimi valori rilevati nell'anno in cui e avvenuto l'acquisto, sempreché tra la cessione e l'acquisto siano intercorsi non meno di dodici mesi. In passato il valore iniziale veniva, invece, incrementato in relazione alle variazioni fatte registrare dal Pil. Per le cessioni di partecipazioni in società di persone che non svolgono attività immobiliare o finanziaria. il valore iniziale, rivalutato come sopra, deve essere aumentato dei redditi imputati nei vari esercizi al socio e diminuito degli utili effettivamente distribuiti. In sede di dichiarazione dei redditi i contribuenti saranno tenuti a compilare un apposito prospetto indicando. per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei correlativi costi, l'eventuale importo derivante dall'applicazione del coefficiente di rivalutazione del costo e il risultato del calcolo effettuato. Tale prospetto dovrà essere conservato dai contribuenti e da questi esibito ovvero trasmesso all'ufficio tributario competente nel caso in cui quest’ultimo ne faccia richiesta.

Marco Levis

I coefficienti di adeguamento

Anno di
acquisto

Coefficiente

Anno di
Acquisto

Coefficiente

1995

1,0000

1970

11,9528

1994

1,0536

1969

12,5606

1993

1,0950

1968

12,9132

1992

1,1410

1967

13,0778

1991

1,2027

1966

13,3394

1990

1,2798

1965

13,6064

1989

1,3579

1964

14,1974

1988

1,4476

1963

15,0393

1987

1,5193

1962

16,1697

1986

1,5895

1961

16,9944

1985

1,6865

1960

17,4911

1984

1,8315

1959

17,9556

1983

2,0253

1958

17,8805

1982

2,3288

1957

18,7372

1981

2,7094

1956

19,0990

1980

3,2161

1955

20,0493

1979

3,8962

1954

20,6122

1978

4,5093

1953

21,1663

1977

5,0706

1952

21,5785

1976

5,9884

1951

22,4952

1975

6,9777

1950

24,6802

1974

8,1757

1949

24,3488

1973

9,7654

1948

24,7056

1972
1971

10,7780
11,3836

1947

26,1584

 

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