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IL SOLE –24 ORE – Sabato 7 Ottobre 1995 – N. 271 – PAGINA 17
Norme e tributi

Modelli invariati per i versamenti ai concessionari

La nuova delega unica «dimentica» le esattorie

Il recente provvedimento che ha introdotto un modello di delega bancaria unico per il versamento delle imposte "discrimina" i contribuenti che si rivolgono alle esattorie. Il sistema di riscossione, infatti si articola ora su questi due segmenti. L'articolo 66 del Dpr 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del nuovo servizio di riscossione tributi, fornì ai concessionari la possibilità di riscuotere, tramite
versamento diretto, tutte le somme indicate all'articolo 3 del Dpr 29 settembre 1973, n. 602, includendovi pertanto quelle imposte che in precedenza dovevano essere versate alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, direttamente o mediante delega irrevocabile a un'azienda di credito.
Con due decreti ministeriali del 16 novembre 1989 vennero approvate le distinte per il versamento diretto allo sportello del concessionario e i bollettini per il versamento tramite conto corrente postale. In particolare furono introdotte: la distinta Modello 3, utilizzabile per il versamento dell'Irpef e dell'Ilor dovuta dalle persone fisiche; la distinta Modello 4, utilizzabile per

il versamento dell'Ilor dovuta dalle società di persone; il bollettino Modello l2 c/c da utilizzare per il versamento dell'Irpef; il bollettino Modello 13 c/c da utilizzare per il versamento dell'Ilor dovuta dalle persone fisiche e dalle società di persone. Successivamente, con decreto ministeriale del 3 maggio 1991, venne approvata la distinta Modello 8, utilizzabile per il versamento delle imposte sostitutive e delle imposte dovute in base a dichiarazione integrativa, estesa in un secondo momento anche all'imposta sul patrimonio netto. Tutta la modulistica dianzi esaminata viene tuttora utilizzata per i versamenti al concessionario della riscossione da parte dei contribuenti che non sono titolari di conto fiscale, nonché dai titolari di conto fiscale per i versamenti che non rientrano nella disciplina del conto (ex imposta patrimoniale). Per quanto riguarda i modelli di delega bancaria, il decreto del ministero delle Finanze del 25 settembre scorso ha disposto una completa revisione in materia, istituendo fra l’altro un modello unico per il versamento delle imposte da

parte dei contribuenti che non sono titolari di conto fiscale. La lettura d'insieme di tale decreto porta a ritenere che si sia voluto assimilare il sistema del pagamento mediante delega alle aziende di credito con quello del versamento diretto ai concessionari della riscossione. Basti pensare all'unificazione dei codici di versamento fra i due sistemi, oppure alla possibilità, estesa alle aziende di credito, di accettare le deleghe durante tutto il corso dell’anno,a prescindere dai termini previsti per il versamento delle imposte. Alla luce delle considerazioni che precedono, non si comprende per quale motivo non sia stato emanato un provvedimento analogo volto alla razionalizzazione dei modelli da utilizzare per i versamenti presso i concessionari. Se è vero che il sistema maggiormente utilizzato per il pagamento delle imposte è costituito dal canale bancario, ciò non giustifica certamente la discriminazione operata nei confronti dei concessionari e di quei contribuenti che intendono avvalersi del servizio esattoriale.

Marco Levis
Alberto Orlandini

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