Il recente provvedimento che ha introdotto un
modello di delega bancaria unico per il versamento delle imposte
"discrimina" i contribuenti che si rivolgono alle
esattorie. Il sistema di riscossione, infatti si articola ora su
questi due segmenti. L'articolo 66 del Dpr 28 gennaio 1988, n. 43,
istitutivo del nuovo servizio di riscossione tributi, fornì ai
concessionari la possibilità di riscuotere, tramite
versamento diretto, tutte le somme indicate all'articolo 3 del Dpr
29 settembre 1973, n. 602, includendovi pertanto quelle imposte
che in precedenza dovevano essere versate alle sezioni di
tesoreria provinciale dello Stato, direttamente o mediante delega
irrevocabile a un'azienda di credito.
Con due decreti ministeriali del 16 novembre 1989 vennero
approvate le distinte per il versamento diretto allo sportello del
concessionario e i bollettini per il versamento tramite conto
corrente postale. In particolare furono introdotte: la distinta
Modello 3, utilizzabile per il versamento dell'Irpef e dell'Ilor
dovuta dalle persone fisiche; la distinta Modello 4, utilizzabile
per
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il versamento dell'Ilor dovuta dalle società di
persone; il bollettino Modello l2 c/c da utilizzare per il
versamento dell'Irpef; il bollettino Modello 13 c/c da utilizzare
per il versamento dell'Ilor dovuta dalle persone fisiche e dalle
società di persone. Successivamente, con decreto ministeriale del
3 maggio 1991, venne approvata la distinta Modello 8, utilizzabile
per il versamento delle imposte sostitutive e delle imposte dovute
in base a dichiarazione integrativa, estesa in un secondo momento
anche all'imposta sul patrimonio netto. Tutta la modulistica
dianzi esaminata viene tuttora utilizzata per i versamenti al
concessionario della riscossione da parte dei contribuenti che non
sono titolari di conto fiscale, nonché dai titolari di conto
fiscale per i versamenti che non rientrano nella disciplina del
conto (ex imposta patrimoniale). Per quanto riguarda i modelli di
delega bancaria, il decreto del ministero delle Finanze del 25
settembre scorso ha disposto una completa revisione in materia,
istituendo fra laltro un modello unico per il versamento delle
imposte da
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parte dei contribuenti che non sono titolari di
conto fiscale. La lettura d'insieme di tale decreto porta a
ritenere che si sia voluto assimilare il sistema del pagamento
mediante delega alle aziende di credito con quello del versamento
diretto ai concessionari della riscossione. Basti pensare
all'unificazione dei codici di versamento fra i due sistemi,
oppure alla possibilità, estesa alle aziende di credito, di
accettare le deleghe durante tutto il corso dellanno,a
prescindere dai termini previsti per il versamento delle imposte.
Alla luce delle considerazioni che precedono, non si comprende per
quale motivo non sia stato emanato un provvedimento analogo volto
alla razionalizzazione dei modelli da utilizzare per i versamenti
presso i concessionari. Se è vero che il sistema maggiormente
utilizzato per il pagamento delle imposte è costituito dal canale
bancario, ciò non giustifica certamente la discriminazione
operata nei confronti dei concessionari e di quei contribuenti che
intendono avvalersi del servizio esattoriale.
Marco Levis
Alberto Orlandini |