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IL SOLE –24 ORE – Giovedì 2 Novembre 1995 – N. 293 – PAGINA 21
Norme e tributi

Dalla Banca d’Italia i chiarimenti contabili
per i concessionari

Nell'ambito dell'attività esattoriale si è molto discusso se, per le imposte da riscuotere, il concessionario dovesse essere considerato creditore verso il contribuente e debitore verso l'ente impositore, ovvero semplice esattore di un credito tributario dell'ente impositore nei confronti del contribuente.
La questione assume particolare rilevanza per il bilancio delle banche e delle società finanziarie che svolgono l’attività di riscossione tributi, perché nella prime ipotesi queste dovrebbero indicare in via separata, nello Stato Patrimoniale, il credito verso il contribuente e il debito verso l'ente impositore, mentre nel secondo caso dovrebbero limitarsi a evidenziare il servizio di riscossione nella Nota integrativa, fra le attività gestite per conto di terzi.
In relazione a quanto sopra,
nel bollettino di vigilanza n. 7/95 la Banca d'Italia ha chiarito che l'attività, di riscossione dei tributi è essenzialmente un'attività, di incasso e di pagamento per conto terzi.
In particolare, al momento della consegna dei ruoli da parte dell'ente impositore, la banca, esattore assume nei confronti dello stesso l'impegno di curare l'esazione dei tributi, per cui alla scadenza dei termini stabiliti la banca deve versare all'ente impositore le somme incassate, anticipare il "non riscosso" e avviare la procedura per il recupero delle imposte non incassate.
La controparte del credito rimane comunque sempre l'ente impositore, ed è a questo che la banca si rivolgerà per ottenere il rimborso delle somme anticipate, qualora dimostri di aver espletato senza successo quanto necessario per il recupero delle somme versate a titolo di anticipazione. Alla luce delle considerazioni esposte, le banche e le società finanziarie che svolgono l'attività di riscossione tributi in regime di concessione amministrativa, ai sensi dell'articolo 31 del Dpr 43/88, devono adottare un’impostazione contabile in linea con la natura di servizio della gestione esattoriale. Ai fini del bilancio, l'importo complessivo dei ruoli ricevuti dalla banca e non ancora incassati alla data di chiusura dell'esercizio dovrà essere indicato nella sezione l2, parte B) della Nota
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ntegrativa, "Gestionee intermediazione per conto terzi”, ove formano oggetto di illustrazione le operazioni effettuate per conto di altri soggetti. L'importo delle rate d'imposta incassate e non ancora riversate agli enti impositori, compresi gli eventuali versamenti anticipati ricevuti dai contribuenti, verrà indicato tra le “Altre passività”, dello Stato Patrimoniale.
Le anticipazioni effettuate a fronte dei tributi scaduti e non riscossi andranno invece ricondotte nella voce “Altre attività in ragione della natura forzosa del prestito che non rientra tra le attività tipiche di impiego bancario. La Banca d'Italia ha precisato, da ultimo, che tale impostazione vale sia per il bilancio individuale, sia per quello consolidato, e che il nuovo approccio decorre dal bilancio '95, ovvero dalla semestrale '95 per le banche soggette a tale adempimento.

Marco Levis    

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