Nell'ambito
dell'attività esattoriale si è molto discusso se, per le imposte
da riscuotere, il concessionario dovesse essere considerato
creditore verso il contribuente e debitore verso l'ente
impositore, ovvero semplice esattore di un credito tributario
dell'ente impositore nei confronti del contribuente.
La
questione assume particolare rilevanza per il bilancio delle
banche e delle società finanziarie che svolgono lattività di
riscossione tributi, perché nella prime ipotesi queste dovrebbero
indicare in via separata, nello Stato Patrimoniale, il credito
verso il contribuente e il debito verso l'ente impositore, mentre
nel secondo caso dovrebbero limitarsi a evidenziare il servizio di
riscossione nella Nota integrativa, fra le attività gestite per
conto di terzi.
In relazione a quanto sopra,
nel
bollettino di vigilanza n. 7/95 la Banca d'Italia ha chiarito che
l'attività, di riscossione dei tributi è essenzialmente
un'attività, di incasso e di pagamento per conto terzi.
In particolare, al momento della consegna dei ruoli da parte
dell'ente impositore, la banca, esattore assume nei confronti
dello stesso l'impegno di curare l'esazione dei tributi, per cui
alla scadenza dei termini stabiliti la banca deve versare all'ente
impositore le somme incassate, anticipare il "non
riscosso" e avviare la procedura per il recupero delle
imposte non incassate.
La controparte del credito rimane comunque sempre l'ente
impositore, ed è a questo che la banca si rivolgerà per ottenere
il rimborso delle somme anticipate, qualora dimostri di aver
espletato senza successo quanto necessario per il recupero delle
somme versate a titolo di anticipazione. Alla luce delle
considerazioni esposte, le banche e le società finanziarie che
svolgono l'attività di riscossione tributi in regime di
concessione amministrativa, ai sensi dell'articolo 31 del Dpr
43/88, devono adottare unimpostazione contabile in linea con la
natura di servizio della gestione esattoriale. Ai fini del
bilancio, l'importo complessivo dei ruoli ricevuti dalla banca e
non ancora incassati alla data di chiusura dell'esercizio dovrà
essere indicato nella sezione l2, parte B) della Nota integrativa,
"Gestionee intermediazione per conto terzi, ove formano
oggetto di illustrazione le operazioni effettuate per conto di
altri soggetti. L'importo delle rate d'imposta incassate e non
ancora riversate agli enti impositori, compresi gli eventuali
versamenti anticipati ricevuti dai contribuenti, verrà indicato
tra le Altre passività, dello Stato Patrimoniale.
Le anticipazioni effettuate a fronte dei tributi scaduti e non
riscossi andranno invece ricondotte nella voce Altre attività
in ragione della natura forzosa del prestito che non rientra tra
le attività tipiche di impiego bancario. La Banca d'Italia ha
precisato, da ultimo, che tale impostazione vale sia per il
bilancio individuale, sia per quello consolidato, e che il nuovo
approccio decorre dal bilancio '95, ovvero dalla semestrale '95
per le banche soggette a tale adempimento.
Marco
Levis
|