La
liquidazione volontaria delle imprese è disciplinata
dall'articolo
124 del Dpr 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni e
integrazioni.
I commi 2 e 3 di tale articolo prevedono che:
1) qualora
la liquidazione si protragga oltre l'esercizio in cui la stessa ha
avuto inizio (ma non oltre i terzi per le società di persone e le
imprese individuali e non oltre il quinto per le società di
capitali), il reddito relativo alla residua frazione di tale
esercizio e a ciascun successivo periodo di imposta intermedio
venga determinato, in via provvisoria, sulla base del rispettivo
bilancio, salvo conguaglio in sede di bilancio finale;
2)
nel caso in cui la liquidazione si protragga oltre i periodi di
imposta sopra indicati, compreso quello in cui la stessa ha avuto
inizio, ovvero in caso di omessa presentazione del bilancio
finale, i redditi degli esercizi intermedi, determinati in via
provvisoria, si considerano definitivi.
La determinazione del reddito imponibile degli esercizi
intermedi ha creato, in passato, notevoli problemi di carattere
interpretativo.
In particolare non è mai risultato chiaro se la compensazione fra
i risultati positivi e negativi dichiarati in via provvisoria
dovesse esse- re effettuata soltanto nell'ultimo periodo della
liquidazione, ovvero potesse essere attuata anche nei periodi
intermedi.
Dopo numerose interpretazioni contrastanti è intervenuta la
relazione ministeriale al nuovo Testo unico delle imposte sui
redditi secondo cui le perdite dei periodi intermedi sono
fiscalmente rilevanti per le società di capitali, mentre per le
società di persone e le imprese individuali assumono rilievo
soltanto le perdite che risultano definitivamente in chiusura di
liquidazione.
In precedenza, la risoluzione ministeriale n. 7/3087 del 18
ottobre 1979 aveva affermato che, nel caso in cui la liquidazione
delle società di capitali non si protraesse oltre i cinque
esercizi, il conguaglio tra i risultati positivi e negativi
dichiarati poteva essere effettuato anche ai fini Ilor.
Ovviamente la rilevanza fiscale ai fini Ilor delle perdite degli
esercizi intermedi non deve essere considerata come una deroga al
disposto dell'articolo 118, comma 1, lettera c) Tuir, il quale
prevede che l'imposta locale sui redditi si applichi
sull'imponibile determinato ai fini Irpeg, assunto al lordo delle
perdite degli esercizi precedenti.
Sarebbe dunque opportuno: estendere all'Ilor dovuta nei
periodi intermedi della liquidazione l'intera che regola il
trattamento delle perdite fiscali pregresse aggiornare di
conseguenza il modello di dichiarazione giuridiche.
Per quanto riguarda il punto 1), l'articolo 27 del Dl 2 marzo 1989
n.69, convertito dalla legge 27 aprile 1989 n. 154, con decorrenza
dall'esercizio in corso al 1 gennaio 1989 ha modificato
sostanzialmente l'articolo 102 del Tuir, introducendo l'obbligo di
utilizzare per intero le perdite fiscali pregresse nel
primo esercizio in cui ciò risulti possibile.
Ai soli soggetti passivi dell'Irpeg è concessa la facoltà della
compensazione parziale, nel caso in cui limposta sul reddito
imponibile venga assorbita integralmente dai crediti di imposta,
dagli acconti versati, dalle ritenute dacconto subite nel corso
dellesercizio o dalle eccedenze riportate a nuovo dal periodo
di imposta precedente.
Poiché al momento non è previsto analogo obbligo ai fini Ilor,
sarebbe necessario integrare il dettato della norma, onde evitare
inutili contestazioni nella determinazione dellimponibile dei
periodi di imposta relativi alla fase della liquidazione.
Per ciò che concerne il punto 2), sarebbe utile integrare il
Modello 760/M sezione Ilor, con linserimento della riga
perdita di periodi di imposta precedenti, che già esiste
nella sezione Irpeg.
Così facendo si eviterebbe lennesimo problema di attuazione
pratica di una disposizione di legge.
Marco Levis |