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IL SOLE –24 ORE – Venerdì 10 Novembre 1995 – N. 301 – PAGINA 19
Norme e tributi

Sull’autoliquidazione le incognite
della compensazione «parziale
»

La liquidazione volontaria delle imprese è disciplinata dall'articolo
124 del Dpr 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni e integrazioni.
I commi 2 e 3 di tale articolo prevedono che:

1)
qualora la liquidazione si protragga oltre l'esercizio in cui la stessa ha avuto inizio (ma non oltre i terzi per le società di persone e le imprese individuali e non oltre il quinto per le società di capitali), il reddito relativo alla residua frazione di tale esercizio e a ciascun successivo periodo di imposta intermedio venga determinato, in via provvisoria, sulla base del rispettivo bilancio, salvo conguaglio in sede di bilancio finale;
2)
nel caso in cui la liquidazione si protragga oltre i periodi di imposta sopra indicati, compreso quello in cui la stessa ha avuto inizio, ovvero in caso di omessa presentazione del bilancio finale, i redditi degli esercizi intermedi, determinati in via provvisoria, si considerano definitivi.

La determinazione del reddito imponibile degli
esercizi intermedi ha creato, in passato, notevoli problemi di carattere interpretativo.
In particolare non è mai risultato chiaro se la compensazione fra i risultati positivi e negativi dichiarati in via provvisoria dovesse esse- re effettuata soltanto nell'ultimo periodo della liquidazione, ovvero potesse essere attuata anche nei periodi intermedi.
Dopo numerose interpretazioni contrastanti è intervenuta la relazione ministeriale al nuovo Testo unico delle imposte sui redditi secondo cui le perdite dei periodi intermedi sono fiscalmente rilevanti per le società di capitali, mentre per le società di persone e le imprese individuali assumono rilievo soltanto le perdite che risultano definitivamente in chiusura di liquidazione.
In precedenza, la risoluzione ministeriale n. 7/3087 del 18 ottobre 1979 aveva affermato che, nel caso in cui la liquidazione delle società di capitali non si protraesse oltre i cinque esercizi, il
conguaglio tra i risultati positivi e negativi dichiarati poteva essere effettuato anche ai fini Ilor.
Ovviamente la rilevanza fiscale ai fini Ilor delle perdite degli esercizi intermedi non deve essere considerata come una deroga al disposto dell'articolo 118, comma 1, lettera c) Tuir, il quale prevede che l'imposta locale sui redditi si applichi sull'imponibile determinato ai fini Irpeg, assunto al lordo delle perdite degli esercizi precedenti.  Sarebbe dunque opportuno: estendere all'Ilor dovuta nei periodi intermedi della liquidazione l'intera che regola il trattamento delle perdite fiscali pregresse aggiornare di conseguenza il modello di dichiarazione giuridiche.
Per quanto riguarda il punto 1), l'articolo 27 del Dl 2 marzo 1989 n.69, convertito dalla legge 27 aprile 1989 n. 154, con decorrenza dall'esercizio in corso al 1 gennaio 1989 ha modificato sostanzialmente l'articolo 102 del Tuir, introducendo l'obbligo di utilizzare per intero le perdite fiscali
pregresse nel primo esercizio in cui ciò risulti possibile.
Ai soli soggetti passivi dell'Irpeg è concessa la facoltà della compensazione parziale, nel caso in cui l’imposta sul reddito imponibile venga assorbita integralmente dai crediti di imposta, dagli acconti versati, dalle ritenute d’acconto subite nel corso dell’esercizio o dalle eccedenze riportate a nuovo dal periodo di imposta precedente.
Poiché al momento non è previsto analogo obbligo ai fini Ilor, sarebbe necessario integrare il dettato della norma, onde evitare inutili contestazioni nella determinazione dell’imponibile dei periodi di imposta relativi alla fase della liquidazione.
Per ciò che concerne il punto 2), sarebbe utile integrare il Modello 760/M sezione Ilor, con l’inserimento della riga “perdita di periodi di imposta precedenti”, che già esiste nella sezione Irpeg.
Così facendo si eviterebbe l’ennesimo problema di attuazione pratica di una disposizione di legge.

Marco Levis

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