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PAGINA 8 – Domenica 24 Dicembre 1995 – N. 345 – IL SOLE –24 ORE
Norme e tributi    

Le modalità di tassazione del nuovo strumento per le imprese

La Cambiale finanziaria
debutta fuori campo Iva

Con l’approvazione del prospetto informativo da parte della Consob (si veda "Il Sole-24 Ore" del 25 febbraio), le imprese che intendono finanziarsi attraverso le cambiali finanziarie introdotte dalla legge 43/94 potranno utilizzare d canale privilegiato della sollecitazione al pubblico risparmio.
Vediamo i principali aspetti fiscali di questo strumento, che riguardano sia l’imposizione diretta, sia l’imposizione indiretta.

1) Imposte dirette

a) Cessione.
Per il cedente persona fisica, il provento derivante dalla cessione di cambiali finanziarie non assume rilevanza ai fini delle imposte dirette, perché risulta privo del requisito della predeterminazione prescritto per i redditi di capitale dall'articolo 41, comma 1, lettera h), Tuir.
Tale provento non rientra nemmeno fra i redditi diversi, perché non è compreso nell’elenco tassativo contenuto nel successivo articolo 81.
Per contro, nel caso in cui il cedente sia titolare di reddito d’impresa, il provento conseguito configura un ricavo ai sensi dell’articolo 53, comma 1, lettera c), Tuir in quanto corrispettivo della cessione di titoli di credito emessi in serie.

b) Incasso
. Il soggetto che detiene le cambiali finanziarie alla data di scadenza delle stesse realizza un provento che, se viene conseguito
nell'esercizio di impresa commerciale, concorre a formare il reddito d’impresa per l’ammontare maturato nel periodo di imposta.
Per quanto riguarda le modalità di riscossione, l’articolo 3 della legge 43/94 prevede che le società, gli enti e le imprese che emettono cambiali finanziarie devono operare, all’atto del pagamento, sui proventi indicati sulle cambiali, la ritenuta di cui all’articolo 26, comma 1, del Dpr 600/73 fissata nella misura del 15 per cento.
La ritenuta viene riscossa a titolo di acconto nei confronti delle società di capitali e di persone, degli enti commerciali e delle imprese individuali, mentre è a titolo d'imposta per le persone fisiche, gli enti non commerciali e i fondi comuni di investimento.
In base all'articolo 93, comma 2, Tuir le ritenute applicate a titolo d'acconto nei confronti delle persone giuridiche sono scomputabili "nel periodo d'imposta nel quale
i redditi cui afferiscono concorrono a formare il reddito complessivo, ancorché non siano stati percepiti e assoggettati a ritenuta.
L'importo da scomputare è calcolato in proporzione all'ammontare degli interessi e altri proventi che concorrono a formare il reddito".
Per gli altri soggetti trovano invece applicazione le disposizioni dell'articolo 19,

comma l, Tuir. In caso di cessione del titolo prima della scadenza, il giratario dovrà tenere conto della ritenuta corrispondente al rateo di interessi maturato in capo al cedente.
2)
Imposte indirette
Iva
. L'articolo 2, comma 2, della legge 43/94 stabilisce che ai fini dell'imposta sul valore aggiunto le operazioni relative alle cambiali finanziarie sono assoggettate al regime previsto per i prestiti obbligazionari. L'emissione e il collocamento delle cambiali finanziarie sono quindi esclusi dal campo di applicazione dell’Iva, mentre gli atti dispositivi relativi a tali titoli successivi alla loro emissione, nonché le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione connessi agli stessi titoli rientrano nell'ambito delle operazioni esenti.
Imposta di bollo
. L'articolo 2, comma - l, della legge 43/94 ha integrato 1'articolo 6, n. 4 della Tariffa parte prima, allegato A al Dpr 642/72, stabilendo che le cambiali finanziarie sono soggette all'imposta di bollo nella misura proporzionale di 100 lire per ogni milione o frazione di esso.
Imposta di registro
. Con riferimento all'articolo 8, comma l, della Tabella allegata al Dpr l 31/86, per l'emissione delle cambiali finanziarie, in quanto titoli di massa, non sussiste l'obbligo di registrazione.

Marco Levis

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