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PAGINA 8 – Domenica 24 Dicembre 1995 – N. 345 ­– IL SOLE –24 ORE
Norme e tributi

Premio di quotazione
al test di convenienza

se l’utile passa a riserva

L’articolo 5 del Dl 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto l994, n. 489, ha previsto la riduzione di 16 punti percentuali dell'aliquota Irpeg in favore delle società che dispongono di un patrimonio netto il cui valore non superi l'importo di 500 miliardi e che, nel periodo compreso fra il 12 giugno l994 e il 31 dicembre 1997:
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siano ammesse alle quotazioni di Borsa in Italia o in altri mercati regolamentati italiani;
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procedano ad una ricapitalizzazione, emettendo nuove azioni a pagamento in percentuale non inferiore al 15% del patrimonio netto.
E’ noto che l'eventuale distribuzione di dividendi da parte delle società che beneficiano del "premio di quotazione" porta, di fatto, ad un'attenuazione sostanziale del vantaggio fiscale prospettato.
Il legislatore ha infatti ritenuto di intervenire sul meccanismo della maggiorazione di conguaglio, aumentando quest’ultima di un importo pari alla differenza tra l’imposta ordinaria e l'imposta agevolata (articolo 106, comma 1, Tuir).
Diversa è l’ipotesi in cui la società, anziché distribuire l’utile d’esercizio, intenda portare a riserva l’intero importo disponibile.
In tal caso si possono presentare difficoltà di ordine applicativo, perché è necessario stabilire quale parte sia da considerare già assoggettata ad imposta e quale  rimanga invece soggetta a maggiorazione in caso di distribuzione.

Occorre infatti tenere conto della differenza tra l’imposta
ordinaria e l’imposta ridotta, ai fini della suddivisione dell’utile tra le riserve già assoggettate a imposta e quelle soggette a maggiorazione.
In relazione a quanto sopra, la circolare ministeriale 16 marzo 1984, n. 8, ha previsto un particolare criterio per rilevare il maggior onere gravante sugli utili, fondato su una diversa parametrazione della franchigia rispetto a quella prevista dall’articolo 105 Tuir.

In sostanza, poiché in via ordinaria a fronte di 100 lire di imponibile si ha diritto di distribuire 64 lire di utile in franchigia, ne consegue che, in presenza di agevolazioni, l’ammontare dell’utile che può essere distribuito in franchigia deve essere ridotto in misura proporzionale.
L'applicazione di tale criterio alla fattispecie in esame sviluppata nella circolare Assonime n. 41/95, comporta che per ogni 100 lire di reddito dichiarato la società che usufruisce del premio di quotazione subirà inizialmente un prelievo di 21 lire (37-16).
Delle 79 lire teoricamente disponibili dopo il pagamento dell'imposta, la parte che verrà collocata fra le riserve e i fondi la cui distribuzione non comporta maggiorazione di conguaglio ammonterà a lire 36,324 (37: 64 = 21: X).
L'importo residuo di lire 42,676 (79 - 36,324) dovrà essere accantonato fra le riserve e i fondi la cui distribuzione  comporta la maggiorazione nella misura intera di 9/16.
Ovviamente, le medesime percentuali si applicheranno in caso di distribuzione parziale, per determinare il relativo regime, con riferimento sia agli utili distribuiti, sia alla parte destinata a riserva. 

Marco Levis

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