Larticolo
5 del Dl 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni
dalla legge 8 agosto l994, n. 489, ha previsto la riduzione di 16
punti percentuali dell'aliquota Irpeg in favore delle società che
dispongono di un patrimonio netto il cui valore non superi
l'importo di 500 miliardi e che, nel periodo compreso fra il 12
giugno l994 e il 31 dicembre 1997:
·
siano
ammesse alle quotazioni di Borsa in Italia o in altri mercati
regolamentati italiani;
·
procedano
ad una ricapitalizzazione, emettendo nuove azioni a pagamento in
percentuale non inferiore al 15% del patrimonio netto.
E noto che l'eventuale distribuzione di
dividendi da parte delle società che beneficiano del "premio
di quotazione" porta, di fatto, ad un'attenuazione
sostanziale del vantaggio fiscale prospettato.
Il
legislatore ha infatti ritenuto di intervenire sul meccanismo
della maggiorazione di conguaglio, aumentando questultima di un
importo pari alla differenza tra limposta ordinaria e l'imposta
agevolata (articolo 106, comma 1, Tuir).
Diversa è lipotesi in cui la società, anziché distribuire
lutile desercizio, intenda portare a riserva lintero
importo disponibile.
In tal caso si possono presentare difficoltà di ordine
applicativo, perché è necessario stabilire quale parte sia da
considerare già assoggettata ad imposta e quale
rimanga invece soggetta a maggiorazione in caso di
distribuzione.
Occorre infatti tenere conto della differenza tra limposta ordinaria
e limposta ridotta, ai fini della suddivisione dellutile tra
le riserve già assoggettate a imposta e quelle soggette a
maggiorazione.
In relazione a quanto sopra, la circolare ministeriale 16 marzo
1984, n. 8, ha previsto un particolare criterio per rilevare il
maggior onere gravante sugli utili, fondato su una diversa
parametrazione della franchigia rispetto a quella prevista
dallarticolo 105 Tuir.
In sostanza, poiché in via ordinaria a fronte di 100 lire di
imponibile si ha diritto di distribuire 64 lire di utile in
franchigia, ne consegue che, in presenza di agevolazioni,
lammontare dellutile che può essere distribuito in
franchigia deve essere ridotto in misura proporzionale.
L'applicazione
di tale criterio alla fattispecie in esame sviluppata nella
circolare Assonime n. 41/95, comporta che per ogni 100 lire di
reddito dichiarato la società che usufruisce del premio di
quotazione subirà inizialmente un prelievo di 21 lire (37-16).
Delle 79 lire teoricamente disponibili dopo il pagamento
dell'imposta, la parte che verrà collocata fra le riserve e i
fondi la cui distribuzione non comporta maggiorazione di
conguaglio ammonterà a lire 36,324 (37: 64 = 21: X).
L'importo residuo di lire 42,676 (79 - 36,324) dovrà essere
accantonato fra le riserve e i fondi la cui distribuzione
comporta la maggiorazione nella misura intera di 9/16.
Ovviamente, le medesime percentuali si applicheranno in caso di
distribuzione parziale, per determinare il relativo regime, con
riferimento sia agli utili distribuiti, sia alla parte destinata a
riserva.
Marco
Levis |